Tribunale di Treviso – Concordato preventivo e scioglimento e sospensione dei contratti in corso: leasing, appalto, compravendita.
Tribunale Treviso 24 febbraio 2015 - Pres. Fabbro - Est. Valle.
Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Concordato in bianco o con riserva - Ammissibilità
Art. 169 ter comma 2 l.f. - Determinazione dell'indennizzo da parte del tribunale - Esclusione
Leasing - Scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Ammissibilità
Contratti di appalto - Scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Ammissibilità –
Contratto preliminare di compravendita - Sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione – Art. 169 bis III comma l.f. – art. 2932 c.c.
La sospensione dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169-bis L.F. è compatibile anche con la fase della procedura di concordato che intercorre tra il deposito del ricorso ex art. 161 comma VI l.f. (concordato in bianco o con riserva) e la presentazione di piano e proposta (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)
Non spetta al tribunale fallimentare, in sede di applicazione dell'articolo 169-bis L.F., la determinazione dell'eventuale indennizzo spettante alla controparte contrattuale ex art. 169 ter co.2 l.f.. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)
I contratti di locazione finanziaria ancora pendenti al momento della domanda di concordato preventivo possono essere sospesi ex art. 169 bis l.f. trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)
I contratti di subappalto in corso di esecuzione al momento della domanda di concordato preventivo possono essere sospesi ex art. 169 bis l.f. trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive, (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)
I contratti preliminari di compravendita e di permuta di beni immobili rientrano nell’ambito di applicazione dell'articolo 169-bis L.F., qualora non abbiano avuto ancora esecuzione, ed in particolare qualora la permutante/venditrice non abbia eseguito/offerto di eseguire la propria prestazione (nel caso specifico nulla era stato dedotto od eccepito dalle parti interessate né ricorreva l’ipotesi eccettiva di cui agli artt. 169 bis,III comma e 72,VIII comma l.f.). Non è di ostacolo alla sospensione di tali contratti la circostanza che le parti promissarie acquirenti/permutanti abbiano già proposto domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex articolo 2932 c.c. e trascritto la relativa domanda. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)
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Trib. Treviso 24 febbraio 2015.pdf | 292.51 KB |