Tribunale di Novara – Scioglimento della locazione finanziaria susseguente al fallimento dell’utilizzatore ed oneri di custodia dei beni in caso di mora del creditore.
Tribunale di Novara 20 gennaio 2015 – Pres. Lamanna – Est. Valecchi.
Fallimento – Contratto di locazione finanziaria - Scioglimento - Oneri di custoria di beni _ Mora del creditore.
Ai sensi dell’art. 72 quater L.F e come da richiamo del disposto dell’art.72 L.F. , il contratto di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell’utilizzatore, risulta sospeso a far tempo dalla pubblicazione della relativa sentenza. L’obbligo di riconsegnare i beni concessi in locazione sorge, per la curatela fallimentare, solo allorquando dichiara (anche solo implicitamente accogliendo la domanda di rivendica del creditore) di volersi sciogliere dal contratto e la stessa curatela è tenuta alla custodia di quei beni e a farsi carico dei relativi oneri ai sensi dell’art. 1177 c.c. . fino al momento in cui si offra di adempiere all’obbligazione di restituzione. Pertanto , ai sensi dell’art. 1207, comma 2 c.c., conformemente alla disciplina della mora del creditore, solo da quel momento e fino al ritiro dei beni il creditore è tenuto a sopportare le spese di custodia delle cose a lui dovute. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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