Tribunale di Verona – Azione di risoluzione del contratto e recesso dal contratto promossi ante fallimento: prosecuzione del giudizio ordinario. Competenza del giudice fallimentare relativamente alle contestuali, subordinate domande di risarcimento e rest

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Data di riferimento: 
28/10/2013

 

Tribunale di Verona, 28 ottobre 2013 –  Giudice unico M. Vaccari

 

Fallimento – Contratto preliminare – Rapporti pendenti – Azione di risoluzione ante fallimento – Competenza – Giudizio ordinario – Opponibilità alla massa – Domanda di risarcimento o restituzione – Improcedibilità nel giudizio ordinario – Istanza di ammissione al passivo.

 

Fallimento – Contratto preliminare – Rapporti pendenti – Recesso dal contratto ante fallimento – Accertamento della legittimità del recesso – Competenza – Giudizio ordinario – Domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra versata – Improcedibilità nel giudizio ordinario – Istanza di ammissione al passivo – Subordinazione.

 

Le azioni di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento del venditore o promittente venditore restano assegnate al giudice ordinario e sottoposte al giudizio di cognizione ordinario, con opponibilità della sentenza alla massa dei creditori, proprio in quanto già pendenti, anche quando il contraente abbia avanzato, unitamente alla domanda di risoluzione, quella di condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto da risolvere. Queste ultime, invece, ai sensi dell’art. 72, comma 5, L.F. devono essere dichiarate improcedibili nel giudizio ordinario e devono essere riproposte davanti al giudice fallimentare, con istanza di ammissione al passivo, e possono essere accolte con riserva (Richiama Tribunale di Salerno, 1° febbraio 2013 e Tribunale Verona, 17 aprile 2012). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Analogamente a quanto previsto per l’azione di risoluzione, la domanda di accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare, proposta prima della dichiarazione di fallimento unitamente alla domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra versata, non può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo ma resta assegnata al giudice ordinario. L’ammissione al passivo della somma dovuta a titolo di doppio della caparra è pertanto subordinata all’esito del giudizio vertente sulla legittimità del recesso, conseguendo all’accoglimento della relativa domanda. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]