Tribunale di Bari – Pignoramento presso terzi: inefficacia ex art. 44 l.f. del pagamento del terzo debitore del fallito ove sia successivo alla sentenza di fallimento.
Tribunale di Bari, 9 giugno 2014 – Est. Cassano.
Fallimento – Par condicio creditorum – Pignoramento del terzo – Pagamento coattivo da parte del terzo debitore del fallito successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento – Inefficacia.
Deve dichiararsi l’inefficacia nei confronti della curatela ai sensi dell’art. 44 L.F del pagamento effettuato dal terzo debitore del fallito successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, quand’anche avvenuto nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata presso terzi. Ne consegue l’obbligo per l’accipiente di restituire alla procedura gli importi incassati. (Irma Giovanna Antonini e Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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