Trib. di Bologna – Sindacato del trib. in sede di omologazione di un concordato preventivo con continuità, in forma mista ed ammissibilità della previsione della devoluzione della fase liquidatoria , quale assuntore, ad una società di nuova costituzione

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Data di riferimento: 
14/10/2014

Tribunale di Bologna 14 ottobre 2014 -  Pres. Liccardo – Est. Velotti.

Concordato preventivo – Sindacato del tribunale – Controllo di legittimità della fattibilità  del piano – Poteri del Tribunale - Valutazione dei creditori.

Concordato preventivo in continuità  “misto” - Liquidazione demandata ad un assuntore – Conferimento in trust delle quote dell'attivo – Ammissibilità.

L’attuale assetto normativo privilegia il profilo negoziale del concordato preventivo, ossia l’accettazione della proposta da parte del ceto creditorio, essendo venute meno alcune delle condizioni sostanziali (vedasi la meritevolezza dell’imprenditore ed il rispetto di una percentuale minima di soddisfazione per il ceto chirografario)  il cui controllo in passato era devoluto al tribunale. Tuttavia deve ritenersi che il sindacato dell’organo giurisdizionale in sede di omologazione vada esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, come si desume dall’art. 173, ultimo comma, L.F. applicabile a qualsiasi fase della procedura, e che, pertanto, l’esame del tribunale debba avere ad oggetto, oltre che la regolarità formale della procedura, anche la fattibilità del piano, da intendersi quale probabile realizzabilità dello stesso nei termini prospettati nella domanda.  Fermo restando che rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di omologa può essere giudicata meritevole di trovare accoglimento una proposta di concordato preventivo in continuità in forma “mista” con una rilevante componente liquidatoria, ai sensi della quale gli effetti per i creditori della continuità diretta risultino circoscritti al solo tempo intercorrente tra il decreto di ammissione e l'omologa, nel mentre l'attività liquidatoria venga demandata ad una società di nuova costituzione che, quale assuntore, si farà carico del pagamento di tutti i debiti pregressi, costituendo  un trust di scopo nell'interesse dei creditori concordatari, avente per guardiano il commissario giudiziale e per trustee una persona di fiducia della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: