Tribunale di Pescara – Concordato preventivo: conferimento di finanza esterna tramite trust e discrezionalità della suddivisione in classi. Controllo di legittimità da parte del Tribunale circa la fattibilità del piano.
Tribunale di Pescara 29 ottobre 2014 – Pres. Fortieri – Est. Marganella
Concordato preventivo – Apporto di finanza esterna – Conferimento tramite trust – Ammissibilità.
Concordato preventivo – Formazione delle classi – Scelta discrezionale.
Concordato preventivo – Verifica di ammissibilità del tribunale – Esame della fattibilità del piano – Valutazione della convenienza riservata ai creditori.
L’apporto di finanza esterna, previsto dalla proposta concordataria, può aver luogo anche mediante conferimento in un trust autodichiarato avente quale trustee l’amministratore della società terza, quale protector il commissario giudiziale e quale beneficiario la massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non sussiste alcuna obbligatorietà per quanto concerne la formazione delle classi e ciò anche in presenza di interessi di alcuni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri. La discrezionalità di tale suddivisione discende sia dal dato testuale (art.160, comma primo,L.F.), sia dalla impossibilità di censire tutti gli interessi di cui sono portatori i singoli creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nell’ambito della verifica di ammissibilità della proposta di concordato, il tribunale ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità a riguardo del giudizio di fattibilità della stessa, non risultando tale controllo escluso in ragione dell’attestazione del professionista. Rimane invece riservata ai creditori la valutazione, sulla scorta delle informazioni che potranno desumere dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalla relazione predisposta dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 172 L.F., in ordine alla convenienza ed al merito di detto giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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