Tribunale di Reggio Emilia – Concordato con continuità aziendale e trasferimento del godimento anteriore alla proposta. Apporto al concordato di beni mediante trust.
Tribunale di Reggio Emilia 21 ottobre 2014 – Pres. Savastano – Est. Fanticini.
Concordato preventivo – Trasferimento del godimento dell’azienda anteriore alla proposta di concordato – Concordato con continuità aziendale - Applicabilità del disposto dell’art. 186 bis L.F.
Trust – Strumento idoneo alla procedura concordataria - Rischi di revocatoria da parte dei creditori – Attestazione della situazione debitoria del disponente – Precisazione necessaria.
Trust – Possibilità di modifica unilaterale da parte del disponente – Irriconoscibilità del trust - Inammissibilità della proposta di concordato che lo preveda - Rischio per i creditori.
Anche il trasferimento del godimento dell’azienda a favore di terzi che sia avvenuto anteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale può rientrare nella previsione dell’art. 186 bis L.F. quale “cessione dell’azienda in esercizio “(c.d. continuità indiretta) in quanto non risulta condivisibile l’orientamento che distingue il concordato con continuità da quello liquidatorio sulla base del solo dato cronologico. Alla luce del disposto dell’art.186 bis, secondo comma lettera a) la proposta deve pertanto in tal caso contenere tutte le analitiche indicazioni ivi richieste e il sindacato del Tribunale deve riguardare sia la sussistenza di tale requisito normativo, sia la completezza e logicità della relazione dell’attestatore sulla sussistenza di risorse sufficienti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria a condizione che l’elevato rischio di revoca dell’atto di dotazione da parte dei creditori del disponente non impedisca al trust di svolgere la sua funzione, cioè di garantire che l’apporto sia mantenuto alla finalità a cui il piano lo destina. Appare, pertanto, necessario che il ricorrente integri la documentazione allegata alla proposta di concordato, inclusa l’attestazione, evidenziando quali siano i possibili rischi di revocatoria degli atti di dotazione del trust, cioè la situazione debitoria del disponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il trust, il cui contenuto può essere a piacimento modificato dal disponente (settlor) rischia di essere considerato simulato (sham) proprio perché l’illimitata riserva del potere di variazione dimostra che il disponente non ha affatto perso il controllo sui beni in trust, la qual cosa determina l’irriconoscibilità ( e, conseguentemente, l’inefficacia ) del trust. In tal caso risulta sostanzialmente violato l’art. 2 della Convenzione dell’Aja in base al quale il costituente può riservarsi (solo) alcune prerogative, non però quella di variare “ad libitum” l’atto istitutivo del trust. La possibilità che il trust acconsenta a modifiche del tipo conduce, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per concordato preventivo che lo preveda, perché potenzialmente idonee a variare l’apporto di beni da parte dei terzi e ad incidere, pertanto, significativamente sulla soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11467.php
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