Tribunale di Roma – Trust e poteri di vigilanza e di controllo del giudice delegato sulle vendite fallimentari.
Tribunale di Roma, 3 giugno 2014 – Pres. Russo, Est. De Renzis.
Fallimento – Poteri di vigilanza e di controllo del giudice delegato – Vendite fallimentari – Generale controllo di legalità degli atti – Verifica e valutazione dell’attività gestoria – Necessità – Caso concreto – Trust.
Il generale potere di vigilanza e di controllo che compete al giudice delegato ai sensi dell’art. 25 L.F. non esime il giudice medesimo dal generale controllo di legalità degli atti, ivi compresi tutti gli atti relativi alle vendite fallimentari. L’esercizio della funzione di vigilanza involge la verifica e la valutazione dell’attività gestoria in relazione a tutti gli aspetti della procedura ed è un potere riconosciuto non solo, in linea generale, dall’art. 25, comma 1, L.F., ma anche dall’art. 31, comma 1, L.F. in relazione all’attività di amministrazione del patrimonio fallimentare. Pertanto, il giudice delegato potrà procedere autonomamente ad un nuovo avvio delle operazioni di vendita, qualora risulti necessaria l’ulteriore verifica e l’approfondimento sulle questioni giuridiche e fattuali relative alla natura giuridica di un trust e alla conseguente legittimazione di quest’ultimo ad acquistare beni all’asta fallimentare, ove appaia fortemente dubbia in relazione alle norme fondanti la responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) e alle norme procedurali che regolano il regime delle vendite con incanto (artt. 1471 c.c. e 579 c.p.c.). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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