Corte d’Appello di Trieste – Efficacia della sentenza accertativa dei debiti della società cancellata dal registro delle imprese e dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
28/08/2013

Reclamo ex art. 18 l.fall.

Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., sent., 28 agosto 2013, Pres. Rel. Drigani.

Cancellazione dal registro delle imprese – Antecedente – Sentenza accertativa di debiti sociali – Presupposto per il fallimento.

Dichiarazione di fallimento:presupposti – Art. 1, comma 2, l.fall. – Attivo patrimoniale - Mancato superamento della soglia di euro trecentomila - Triennalità.

La cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta antecedentemente alla sentenza che accerta la posizione di un soggetto terzo quale creditore non implica l’inefficacia processuale della sentenza stessa, né tantomeno l’inidoneità a costituire presupposto per il fallimento, in quanto la circostanza che l’evento interruttivo non sia stato fatto constatare nel corso di quel giudizio determina una situazione pur sempre riconducibile alla previsione di cui al combinato disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Per quanto riguarda l’esenzione ex art. 1, comma 2, l.fall. dalle disposizioni sul fallimento è necessario che l’attivo patrimoniale della società non superi la soglia di euro trecentomila in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: