Tribunale di Udine - sent. n. 842/08 - Conto corrente bancario - azione di ripetizione di indebito

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Data di riferimento: 
20/05/2007

Tribunale di Udine, sentenza n. 842/2008 dd. 20.05.2008

G.I dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è un semplice uso negoziale irrilevante nel sistema delle fonti; deve quindi ritenersi l'illegittimità della stessa in quanto criterio contrario al divieto di cui all'art. 1283 c.c.

Il principio di illegittimità della clausola anatocistica ha efficacia retroattiva.

Deve escludersi che il principio dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale comporti quale conseguenza automatica l'esclusione di qualunque capitalizzazione.

In luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi trova applicazione il criterio della capitalizzazione annuale, in quanto uso normativo.

Gli interessi superiori a quelli legali vanno convenuti in forma scritta ad substantiam; a tal fine, non è sufficiente il generico richiamo alle "condizioni praticate usualmente dalle agenzie di credito sulla piazza", in quanto la convenzione deve avere un contenuto assolutamente univoco. In mancanza di questa forma scritta, gli interessi superiori alla misura legale vanno rideterminati e riportati entro il tasso legale.

La circostanza che gli estratti conto inviati dalla banca al correntista non siano stati da quest'ultimo tempestivamente impugnati nel termine di legge non esplica alcun rilievo quando si sia in presenza di violazioni sanzionate dalla legge a pena di nullità.

Il criterio della capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale si applica anche alla commissione di massimo scoperto a prescindere dalla sua natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi o di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un determinato periodo di tempo.

La forma scritta ad substantiam non è richiesta per la commissione di massimo scoperto; in mancanza di una norma imperativa - quale quella in materia di interessi debitori di cui all'art. 1284 c.c. - che richieda, all'epoca dell'instaurazione del rapporto, la forma scritta ad substantiam per la pattuizione di commissioni di massimo scoperto è inapplicabile il principio dell'inefficacia della ratifica ex post, valido invece in materia di interessi ultralegali non conventi in forma scritta.

(Titolo e massime dott.ssa Laura Trovò - avv. Cristian Tosoratti)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]