Tribunale di Pescara – Concordato preventivo: fattibilità del piano e soddisfacimento dei creditori mediante costituzione in trust di beni di terzi.
Tribunale di Pescara, 17 gennaio 2014 – Pres. Cassano, Rel. Fortieri.
Concordato preventivo – Opposizione all'omologa – Legittimazione – Creditori dissenzienti.
Concordato preventivo – Opposizione all'omologa – Motivi – Illegittimità della regolarità della procedura o del contenuto sostanziale della proposta – Controllo del Tribunale.
Concordato preventivo – Fattibilità del piano – Convenzienza della proposta – Fattibilità giuridica – Fattibilità economica.
Concordato preventivo – Attivo concordatario nettamente superiore delle istanze creditorie – Revoca ex art. 173 l. fall. – Irrilevanza delle condotte omissive del debitore in ordine alle voci del passivo e all'erronea informazione dei creditori.
Concordato preventivo – Costituzione in trust di beni di proprietà di terzi – Legittimità.
I creditori dissenzienti sono legittimati a proporre opposizione al giudizio di omologazione del concordato preventivo, ex art. 180 l. fall., atteso che i medesimi, in ragione della parziale o totale esclusione del credito vantato, sono titolari di uno specifico interesse a contrastare l'omologa e quindi la convenienza del concordato preventivo (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Con l'opposizione all'omologa del concordato preventivo, l'opponente può lamentare illegittimità che afferisce non solo alla regolarità della procedura, ma anche al contenuto sostanziale della proposta concordataria; a ciò consegue il necessario vaglio, da parte del Tribunale, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche del contenuto della proposta, ed in particolare dell'eventuale lamentata sostanziale non fattibilità del piano. Pertanto, il controllo del Tribunale verterà sulla completezza e sulla regolarità della documentazione prodotta così da fornire elementi di giudizio ai creditori, sia sulla fattibilità del piano che sull'idoneità del medesimo ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura: rientrano nell'ambito di detto controllo la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della medesima, se emergente prime facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
La fattibilità del piano di concordato non deve essere confusa con la convenzienza della proposta, consistente in un giudizio di merito certamente sottratto al Tribunale e riservato al ceto creditorio. La fattibilità, infatti, intesa come prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, implica un'ulteriore distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica: la verifica della fattibilità giuridica spetta certamente al giudice, che dovrà valutare la compatibilità della proposta concordataria alle norme giuridiche inderogabili, nonché la concreta realizzabilità giuridica della proposta medesima, tenendo conto del contenuto concreto e delle finalità perseguite; sicché i margini di intervento del giudice non possono essere identificabili a priori e in astratto, in quanto strettamente ed inscindibilmenti connessi al contenuto concreto della proposta. Diversamente, la fattibilità economica va esclusivamente valutata dai creditori, atteso che essa consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti interessati; è dunque ragionevole ritenere che, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato preventivo, di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Qualora il valore dell'attivo concordatario superi di molto le istanze creditorie, non è possibile ritenere che le condotte omissive poste in essere dal debitore abbiano indotto ad una erronea informazione dei creditori ovvero abbiano integrato la fattispecie della dolosa pretermissione di voci del passivo, e che siano quindi idonee alla revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Qualora nella proposta di concordato preventivo il debitore preveda di soddisfare i creditori mediante il ricavato dalla liquidazione di beni di proprietà di un terzo costituti in trust, il trust è legittimo, in quanto l'apporto di tali beni ha lo scopo di rendere fattibile e di garantire i risultati prospettati ai creditori (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
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