Trib. Roma - Concordato fallimentare - Parere del Comitato dei Creditori - Inerzia del comitato e poteri di supplenza del G.D.
Tribunale di Roma 31 luglio 2008 - Est. La Malfa.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Inerzia del comitato - Potere di supplenza del giudice delegato - Sussistenza - Fondamento.
Il giudice delegato può supplire all'inerzia del comitato dei creditori anche nell'esprimere il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall. in ordine alla proposta di concordato fallimentare. Tale conclusione non urta con la suddivisione dei compiti tra gli organi della procedura, secondo la quale al giudice delegato spettano funzioni tutorie di legittimità ed al comitato dei creditori funzioni tutorie di convenienza e di merito, potendosi rinvenire nel tessuto normativo numerose disposizioni che prevedono l'esercizio di funzioni di vigilanza aurtorizzatoria di merito del giudice delegato anche in materie di notevole rilievo, quali l'affitto e vendita dell'azienda e l'esercizio provvisorio dell'impresa. (fb)
Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it
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