Corte d’Appello di Roma – Efficacia della sentenza di divisione ereditaria non trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Corte d’Appello di Roma, 12 giugno 2013 – dott. Roberto Cimorelli Belfiore – pres. Estensore, dott. Luigi Fabrizio Augusto Mancuso – consigliere, dott. Raffaella Tronci – consigliere.
Sentenza di divisione ereditaria non trascritta – opponibilità al fallimento - Principio della continuità delle trascrizioni – Inapplicabilità – Art. 2643 c.c. – Inapplicabilità.
Azione revocatoria - Mancanza di data certa – Eccezione in senso stretto sollevabile in primo grado solamente dal curatore.
Nell’ipotesi in cui un atto di compravendita di un bene immobile sia stato concluso e trascritto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, è irrilevante, ai fini della declaratoria di appartenenza del cespite all’attivo fallimentare, la circostanza che la sentenza emessa in una causa di divisione ereditaria, legittimante la piena proprietà dell’immobile in capo alla fallita, non sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento. L’acquisto è pertanto opponibile al fallimento che non può ottenere una pronuncia di appartenenza del bene alla procedura fallimentare non essendo invocabile il principio della continuità delle trascrizioni sotteso all’art. 2650 c.c. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall’avv. Gianni Arcieri.
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Corte d'Appello di Roma 12 giugno 2013.pdf | 3.07 MB |