Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento in sede esecutiva e inefficacia ex art. 44 L.F..
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 19 marzo 2013 - - Est. Caputo.
Procedure espropriative e fallimento - Art. 44 L.F. - Pagamento eseguito dal terzo debitore del soggetto fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia anche in caso di pagamento effettuato in osservanza di un'ordinanza di assegnazione coattiva del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c..
Procedure espropriative e fallimento - Pagamento eseguito dal terzo debitore del soggetto fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Art. 44 L.F. - Soggetti tenuti alla restituzione.
Ai sensi dell'art. 44 L.F sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali i pagamenti e gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; pertanto, le somme o i beni di cui il fallito abbia inefficacemente disposto continuano a far parte del patrimonio fallimentare e, se ne sono usciti, vi debbono essere riversati, al fine di preservare l'attivo fallimentare e tutelare la par condicio creditorum. Invero, il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro. A quest'ultima categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. Né assume rilievo la data di emanazione dell'ordinanza rispetto a quella della pronuncia della sentenza di fallimento, rilevando unicamente il momento della corresponsione delle somme. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)
Il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. dopo la dichiarazione del fallimento, è inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. Alla dichiarazione di inefficacia consegue la condanna alla restituzione delle somme ricevute in virtù dell' ordinanza di assegnazione, al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale del debitore fallito. I soggetti tenuti alla restituzione vanno individuati nei creditori assegnatari, i quali, avendo ricevuto il pagamento oggetto della dichiarazione di inefficacia, sono tenuti alla reintegrazione del patrimonio del fallito in ossequio al principio della par condicio creditorum. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)
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