Tribunale di Patti - proposta di concordato fallimentare e inerzia del comitato dei creditori

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/11/2008

Tribunale di Patti 24 novembre 2008 - Est. Saija. Segnalazione dell'Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto

Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Inerzia - Potere di supplenza del giudice delegato - Principio di carattere generale - Sussistenza.

Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Sostituzione del giudice - Contenuto e criteri della valutazione - Convenienza economica della proposta.

Qualora il comitato dei creditori non si pronunci sulla proposta di concordato fallimentare e non renda quindi il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall., deve essere fatta applicazione dell'art. 41, comma 4, legge fall. - che attribuisce al giudice delegato il potere di sostituirsi al comitato - norma, questa, di portata generale e che si inscrive in un assetto normativo improntato pur sempre alla cd. degiurisdizionalizzazione del fallimento, quale rimedio sussidiario e correttivo di pronto impiego per il caso in cui l'organo in questione non fosse latu sensu in grado di funzionare. (fb)

Il giudice delegato che si sostituisce al comitato dei creditori rimasto inerte nell'esprimere il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall., dovrà esprimersi valutando il merito della proposta ovvero la sua convenienza economica nel rispetto dell'esigenza di espropriare il patrimonio del soggetto fallito in modo funzionale al soddisfacimento dei creditori concorsuali. Titolo, massime e provvedimento tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Patti 24.11.2008.pdf343.34 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: