Trib. Piacenza - concessione abusiva di credito - danno diretto alla società - natura dell'azione e rito applicabile

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Data di riferimento: 
07/10/2008

Tribunale di Piacenza 7 ottobre 2008 - Pres. Rel. Gabriella Schiaffino.

Segnalazione del Dott. Giuseppe Bersani

Concessione abusiva di credito - Fallimento - Danno diretto al patrimonio della società - Natura aquiliana plurioffensiva - Presupposti - Azione di massa - Esclusione - Rito camerale - Esclusione.

 

Qualora il curatore deduca un danno diretto al patrimonio sociale dell'impresa fallita la cui causa sia astrattamente riconducibile ad una abusiva concessione di credito ad opera di una o più banche, si deve ritenere che questi abbia inteso chiedere tutela e risarcimento per un danno che, avendo come presupposto l'aggravamento del dissesto e non già la dichiarazione di fallimento, era già presente nel patrimonio della società. L'azione risarcitoria così articolata, ove il ha curatore agito quale successore del fallito, ha natura aquiliana e, a differenza delle azioni revocatorie che hanno come presupposto la dichiarazione di fallimento, non può essere qualificata come azione di massa che deriva dal fallimento ai sensi dell'art. 24 legge fall. (fb)

(Titolo, massime e provvedimento tratti dalla rivista on.line http://www.ilcaso.it/)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: