Tribunale di Milano - Concordato fallimentare - parere del comitato dei creditori e motivazione
Tribunale di Milano 13 ottobre 2008 - Pres. Grossi, Rel. Roberta Nunnari Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Concordato fallimentare - Proposte concorrenti - Deduzione di doglianze relative al procedimento - Reclamo al tribunale contro il provvedimento del giudice delegato - Esperibilità.
Concordato fallimentare - Formazione del consenso dei creditori - Contenuto informativo del parere del curatore - Valutazione del comitato dei creditori - Convenienza della proposta - Potere di veto - Sussistenza.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Natura collegiale unitaria - Motivazione - Funzione - Necessità.
Nell'ambito del concordato fallimentare, qualora oggetto di doglianza sia "il comportamento degli organi della procedura", con particolare riferimento al fatto che è stata sottoposta al voto dei creditori esclusivamente la proposta che ha ottenuto il parere favorevole del comitato dei creditori, il reclamo al tribunale potrà avere ad oggetto il provvedimento del giudice delegato che ordina la comunicazione ai creditori delle proposte e dei pareri del comitato. (fb)
Affinché i creditori possano esprimere un consenso informato e consapevole sulla proposta di concordato fallimentare, il giudice delegato dovrà far in modo che venga loro comunicato il parere del curatore, completo dei suoi elementi informativi, nonché il parere motivato del comitato dei creditori, che dovrà supportare la proposta quanto alla sua convenienza, posto che il parere negativo del comitato - reso sulla base delle informazioni date dal curatore - è tale da porre un vero e proprio veto sulla proposta. (fb)
Le deliberazioni del comitato dei creditori devono essere il frutto di un confronto tra i membri del collegio, i quali debbono far convergere i propri pareri in un unitario momento valutativo che dia conto della serietà e della ponderatezza delle decisioni assunte. La motivazione del parere consente il controllo sul corretto esercizio della scelta e la sua assenza impedisce di ritenere validamente formato il parere ed il veto in esso contenuto. (fb)
Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/
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