Corte di Cassazione – Contemporanea pendenza dinanzi a due diversi tribunali di procedure concorsuali di tipo diverso.

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Data di riferimento: 
13/07/2011

Cassazione civile, Sez. VI, 13 luglio 2011 n. 15440 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Ragonesi Relatore

Regolamento di competenza - Dichiarazione di fallimento - Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Questione pregiudiziale.

Si configura un'ipotesi di conflitto positivo di competenza qualora pendano, dinanzi a due diversi tribunali, procedure concorsuali di tipo diverso (come quella fallimentare e quella di ammissione al concordato preventivo), stante l'interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla luce dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare (e, in particolare, di quello, fondamentale, della unitarietà della procedura concorsuale), con la conseguenza che è ammissibile la proposizione di istanza di regolamento di competenza, ovvero la richiesta di ufficio del medesimo, innanzi alla Corte di Cassazione, per la risoluzione del conflitto. (Massima ufficiale) Il regolamento di competenza d'ufficio in caso di conflitto virtuale positivo può essere proposto anche in caso di ammissione al concordato preventivo dinanzi ad un tribunale diverso da quello avanti al quale è stata presentata istanza di fallimento, posto che la detta ammissione non comporta l'improcedibilità di quest'ultima domanda, dovendosi pregiudizialmente risolvere il problema della competenza ai sensi dell'art. 9 legge fall. Tale principio non è stato modificato dalla riforma della l.fall., non potendo ritenersi che, per effetto di quest'ultima, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo determini l'improcedibilità di qualsiasi istanza di fallimento, non essendo ciò espressamente previsto dalla medesima normativa e risultando, comunque, pregiudiziali la questione della competenza; né tali conclusioni mutano, allorché sia come nella specie nel frattempo dichiarato il fallimento da parte del tribunale preventivamente adito con la procedura di concordato preventivo. (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]