Corte di Cassazione – Limiti alla rilevabilità dell’eccezione ex art. 9 l.f.
Reclamo art. 18.
Cassazione civile, Sez. I, 02 aprile 2012 n. 5257 - dott. Plenteda Donato, Presidente - dott. Ragonesi Vittorio, Relatore
Competenza territoriale - Carattere inderogabile - Eccezione di incompetenza - Istruttoria prefallimentare - Udienza di comparizione - Artt. 38 e 183 c.p.c. - Carattere contenzioso e a cognizione piena del procedimento per la dichiarazione di fallimento - Contraddittorio pieno delle parti - Decadenza
Gravame - Reclamo ex art. 18 l.f. - Effetto devolutivo pieno
La disposizione di cui all'art. 38 c.p.c., nel testo di cui all'art. 4 l. 26 novembre 1990 n. 353 (ed ora nel nuovo testo modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile ratione temporis), che ha introdotto una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, qualora questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti; pertanto, la questione d'incompetenza territoriale ex art. 9 legge fall. deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata ex art. 15 legge fall., nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. (Massima ufficiale)
Al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli art. 342 e 345 c.p.c. ed il relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, pur attenendo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; tuttavia, tale effetto devolutivo non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio ed, in particolare, da quella d'incompetenza ex art. 9 legge fall., poiché ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi, che, qualora si ammettesse la possibilità di sollevare l'eccezione d'incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l'eccezione fosse fondata, di ricominciare ex novo innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria. (Massima ufficiale)
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