Tribunale di Lecco – Concordato preventivo - Fattibilità del piano in presenza di atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

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Data di riferimento: 
26/04/2012

Tribunale di Lecco, 26 aprile 2012 - Dott. Renato Bricchetti, Presidente - Dott. Dario Colasanti, Relatore

CONCORDATO PREVENTIVO - VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 2645-TER C.C. COSTITUITO ANTERIORMENTE AL DEPOSITO DEL RICORSO E FINALIZZATO AD ASSICURARE LA PAR CONDICIO CREDITORUM - AMMISSIBILITÀ.

Può ritenersi fattibile il concordato preventivo laddove venga presentata una proposta concordataria che esclude l'opponibilità, all'impresa che presenta la domanda, delle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione degli atti di destinazione posti in essere anteriormente al ricorso alla procedura ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. al fine di assicurare la par condicio creditorum nel futuro concordato. Con la trascrizione infatti si rende conoscibile lo stato di crisi, si preserva il patrimonio da atti di distrazione e si evita che alcuni creditori "forti", quali gli istituti di credito, possano trarre vantaggio dalla informazioni assunte nell'esercizio della propria attività professionale, consentendo pertanto di considerare meritevoli ai sensi dell'art. 1322 c.c. gli interessi perseguiti con il vincolo di destinazione. (Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Provvedimento segnalato dal dott. Vito Misino.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]