Cass.- Int.f.- Il contratto 4YOU è uno strumento finanziario e non un servizio accessorio

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Data di riferimento: 
03/02/2012

Cassazione civile, sez. I , 03 febbraio 2012, n. 1584 - Pres. Plenteda - Est. Schirò.

Contratto denominato 4YOU - Combinazione di titoli obbligazionari, quote di fondo comune di investimento con garanzia costituita da pegno - Nozione di strumento finanziario di cui all'articolo 1, comma 2, lett. J d.lgs. 58/1998 - Applicabilità - Natura di servizio accessorio di cui all'articolo 1, comma 6, lett. c d.lgs. 58/1998 - Esclusione.

La combinazione di titoli obbligazionari e quote di un fondo comune di investimento operata nel contesto unitario di un'operazione di finanziamento garantita da pegno costituito sui medesimi strumenti finanziari e finalizzata alla restituzione del finanziamento erogato nonché alla realizzazione dell'investimento rientra nella nozione di strumento finanziario contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett. b), c) e i), del decreto legislativo n. 58 del 1998, secondo il quale per strumenti finanziari si intendono, tra gli altri, "le obbligazioni", "le quote di fondi comuni di investimento" (lett. b e c) e "le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere" (lett. j). (Fattispecie relativa al contratto denominato "4YOU"). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]