Tribunale di Brescia - Scioglimento di contratto di leasing tra soggetti in bonis e applicazione del'articolo 72 quater l.f.

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Data di riferimento: 
02/02/2012

Tribunale Brescia, 02 febbraio 2012 - - Est. Maria Grazia Cassia.

Locazione finanziaria - Scioglimento del rapporto tra soggetti in bonis - Applicazione della disciplina introdotta all'articolo 72 quater legge fall. - Applicazione della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento - Esclusione.

Qualora le clausole del contratto di locazione finanziaria regolamentino lo scioglimento del rapporto tra soggetti in bonis facendo ricorso al modello introdotto dalla recente riforma della legge fallimentare (art. 72 quater), non vi è motivo per far ricorso alla distinzione tra leasing traslativo e leasing e di godimento elaborata dalla giurisprudenza prima della citata riforma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it
- riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]