Cass. civ. - Int.fin.- Ius poenitendi e precedente accordo di carattere generale tra investitore e intermediario.

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Data di riferimento: 
14/02/2012

Cassazione civile, sez. I , 14 febbraio 2012, n. 2065 - Pres. Vitrone - Est. Piccininni.

Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede ex art. 30 TUF - Ius poenitendi - Spazio applicativo - Precedente accordo di carattere generale tra investitore e intermediario.

In tanto può trovare ragionevole applicazione la disciplina del ius poenitendi, in quanto si sia verificata una stiuazione in cui il risparmiatore sia stato esposto al rischio di assumere iniziative e prendere decisioni poco meditate. Il fatto che l'acquisto non sia avvenuto per iniziativa dell'offerente, ma a seguito di un precedente accordo di carattere generale tra l'investitore e il soggetto delegato per la definizione negoziale comporta che sia ravvisabile una ipotesi di negoziazione e non di collocamento ex art. 30, comma 5, TUF. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]