Corte di Cassazione - Int.fin.- Mutuo per l'acquisto di strumenti finanziari costituiti in pegno a favore della banca.

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Data di riferimento: 
03/02/2012

Cassazione civile, sez. I , 03 febbraio 2012, n. 1584 - Pres. Plenteda - Est. Schirò.

Contratti bancari - Piano finanziario con erogazione di mutuo - Utilizzo della somma mutuata per acquisto di strumenti finanziari - Costituzione in pegno a favore della banca a garanzia della restituzione del mutuo - Sottoscrizione al di fuori dei locali dell'istituto di credito - Onere della prova.

Contratti bancari - Piano finanziario con erogazione di mutuo - Utilizzo della somma mutuata per acquisto di strumenti finanziari - Costituzione in pegno a favore della banca a garanzia della restituzione del mutuo - Fattispecie negoziale complessa riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari - Applicazione della disciplina per l'offerta fuori sede - Diritto di recesso - Nullità.

E' nullo il contratto stipulato tra il privato e la banca (nella specie costituente un piano finanziario con erogazione di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, la costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente), qualora sottoscritto al di fuori dei locali dell'istituto di credito. A fronte della contestazione all'uopo formulata dal privato, sorretta da adeguati elementi probatori, incombe sull'istituto di credito fornire prova contraria e dunque che il contratto sia stato sottoscritto presso i suoi uffici. (Andrea Fusaro) (riproduzione riservata)

Un piano finanziario con erogazione di un mutuo, con previsione dell'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, con costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e contestuale accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo, si risolve in una combinazione di contratti aventi ad oggetto obbligazioni e quote di fondi comuni di investimento che dà vita ad una complessiva fattispecie negoziale autonoma, riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) ed assoggetta alla relativa disciplina, anche per quanto riguarda l'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del medesimo decreto ed, in particolare, l'obbligo a pena di nullità del contratto, di indicare nei moduli o formulari la facoltà di recesso. (Andrea Fusaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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PDF icon Corte di Cassazione 3 febbraio 2012.pdf177.27 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]