Corte di Cassazione – Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale e sede effettiva

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Data di riferimento: 
12/12/2011

Cassazione, sez. I, 16 giugno 2011 n. 26518 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel.Consigliere.

Nell'ipotesi in cui l'attività svolta da una società sia concretamente esercitata da parte di un'altra impresa, avente sede in luogo diverso rispetto alla prima, al fine di individuare il tribunale competente a dichiarare il fallimento della prima società, deve considerarsi sede effettiva, sede che acquista rilevanza nel caso in cui quella legale non sia ubicata nello Stato e ne venga accertata la fittizietà, la sede in cui opera l'organo amministrativo che adotta le decisioni gestionali dell'ente societario. Pertanto la sede effettiva della prima società potrebbe identificarsi con quella della seconda soltanto se la prima fosse in effetti totalmente inattiva, nel senso che ogni decisione fosse presa direttamente dagli organi amministrativi della seconda. Tale identificazione non potrebbe certo sussistere, invero, quando la controllante, pur delegata l'esecuzione dell'attività, conservasse una sua autonomia decisionale, stabilendo nel suo interesse limiti e modalità di esecuzione della delega, vigilando sull'operato degli amministratori di quest'ultima ovvero sui propri, eventualmente presso la stessa "applicati", ed orientandone le decisioni. In questo secondo caso, dunque, competente a dichiarare il fallimento della prima società sarebbe il tribunale del luogo ove fosse collocata la sua sede amministrativa, a prescindere dal luogo di materiale svolgimento dell'attività d'impresa. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]