Tribunale di Verona - Piano di risanamento, nomina dell'esperto attestatore e rilevanza del richiamo all’art. 2501 bis c.c..
Tribunale Verona, 27 luglio 2011 - - Pres., est. Platania.
Piano attestato di risanamento - Nomina dell'esperto attestatore - Individuazione da parte dell'imprenditore - Requisiti - Rilevanza del richiamo dell'art. 2501 bis c.c..
Spetta all'imprenditore la nomina dell'esperto che, in base all'articolo 67, comma 3, lett. d) deve attestare l'idoneità del piano al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. L'esperto in questione deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 28, lett. a) e b), legge fallimentare, mentre il richiamo all'articolo 2501 bis, comma 4, c.c. deve intendersi riferito al contenuto ed ai requisiti della relazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Franco Vidi
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Verona 27 luglio 2011.pdf | 82.37 KB |