Tribunale di Milano - Trasferimento di sede dell'impresa all'estero e i criteri di individuazione della giurisdizione italiana.

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Data di riferimento: 
26/07/2011

Tribunale Milano, 26 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.

Dichiarazione di fallimento - Competenza - Sede legale dell'impresa - Coincidenza con il centro degli interessi principali del debitore - Presunzione juris tantum - Giudizio comparativo con interessi contrapposti di altri soggetti a sede dell'attività economica - Coincidenza con il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione dell'impresa.

Al fine di individuare la giurisdizione, la coincidenza tra la sede legale dell'impresa ed il centro degli interessi principali del debitore, di cui all'articolo 3 del regolamento UE n. 1346/2000, rappresenta soltanto una presunzione juris tantum, posto che, ai fini del giudizio comparativo, per la localizzazione degli interessi prevalenti del debitore, vanno tenuti in considerazione anche gli interessi contrapposti distinti di altri soggetti; si deve pertanto ritenere che il criterio della "sede dell'attività economica" coincida con quello della sede direttiva e amministrativa della società, vale a dire con il "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale" e nel quale sono svolte "le funzioni di amministratore centrale" (Corte di giustizia, 28 giugno 2007, causa C-73/06). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]