Tribunale di Udine - Accordi di ristrutturazione e deposito dell'istanza di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 05/03/2008 - 14:30La presentazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.
La presentazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.
Tribunale di Udine, 21.02.2008 - dott. Gianfranco Pellizzoni pres.rel.
Alla domanda di concordato, anche se depositata prima del 1.01.2008, deve ritenersi applicabile la novellata disciplina di cui all'art. 214 l.fall., introdotta dall'art. 18 del d. lgs. 12.09.2007, n. 169, che ha modificato la procedura riguardante la pubblicità della domanda di concordato e la comunicazione ai creditori, nonché i termini per l'eventuale opposizione dei creditori stessi e dei terzi interessati
Il credito per IRAP (anteriore al Decreto Legge 159/2007) é assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 4° comma (e non primo comma) del codice civile.
Non vanno ammessi al passivo i crediti esattoriali per "diritti e spese di insinuazione" ostandovi il disposto di cui all'art. 101 L.F.
(Vedi anche in questo sito Corte di Cassazione 01.03.2010)
In caso di fallimento del contribuente, il concessionario non deve necessariamente emettere e notificare la cartella di pagamento, ma può presentare domanda di ammissione in base al ruolo.
Nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia stata notificata al contribuente dopo la dichiarazione di fallimento non è ammissibile il riconoscimento di un debito per interessi ed indennità di mora sui tributi.
Deve essere riconosciuto il privilegio al credito per IRAP ed al credito per la TARSU essendo entrambe le fattispecie da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea delle norme richiamate dall'art. 2752 c.c. con la locuzione "legge per la finanza locale".
Reclamo art. 18
Corte d'Appello di Trieste, 13 giugno 2007 - rel dott. Francesca Mulloni.
Vi sono i presupposti di legge per l'estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante, quale socio accomandatario di fatto, quando dall'istruttoria prefallimentare emerga che questi si è sistematicamente ingerito nell'amministrazione della società.