Art. 54 - Misure cautelari e protettive., Art. 64 bis - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Tribunale di Treviso – Accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi: la domanda di riconoscimento di misure protettive può essere presentata anche con soluzione di continuità nel limite massimo riconoscibile di 12 mesi.

Tribunale Ordinario di Treviso, Sez. II civ., 15 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Bruno Casciarri, Rel. Petra Uliana, Giud. Clarice Di Tullio.

Domanda di accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi – Contestuale istanza di misure protettive - Possibilità del rinnovo anche non continuativo di tale richiesta – Necessario rispetto del limite massimo di durata di 12 mesi – Accoglibilità - Fondamento.

Data di riferimento: 
15/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Vicenza - Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: conferma da parte del tribunale, col decreto con cui ne dispone l'apertura, delle misure protettive richieste dal debitore in sede di ricorso per l'accesso alla procedura.

Tribunale Civile di Vicenza, 17 febbraio 2023 – Pres. Rel. Giuseppe Limitone, Giud. Paola Cazzola e Giovanni Genovese.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – Tribunale – Decreto che dispone l'apertura della procedura – Conferma delle misure protettive – Durata massima di un anno.

Data di riferimento: 
17/02/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]