Tribunale di Arezzo – L'esenzione dagli obblighi previsti dal codice civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite non opera in caso di presentazione da parte dell'amministratore di una domanda di concordato prenotativo.

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Data di riferimento: 
07/11/2022

Tribunale di Arezzo, Ufficio Fallimentare, 07 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Federico Pani, Giudici Andrea Turturro e Lucia Bruni.

Società in crisi - Concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta e del piano - Domanda di accesso a tale procedura – Fase prenotativa - Riduzione del capitale sociale per perdite – Obblighi gravanti sull'amministratore - Esenzione ex art. 89 CCII – Applicabilità – Esclusione – Ricorsi volti all’immediata apertura di strumenti di regolazione della crisi - Istanze di composizione negoziata – Sospensione possibile solo in tali casi.

Stante che l'esenzione dell'amministratore di società in crisi dagli obblighi previsti dagli artt. 2246, 2447, 2482 bise 2482 terc.c. in materia di riduzione del capitale sociale per perdite, come prevista all’art. 89 CCII, è stata collocata nel capo III (del Titolo IV) dedicato al concordato preventivo c.d. pieno, sicché, quando detto articolo parla di «domanda» allude a quella accompagnata da proposta e piano ai sensi degli artt. 84 e seguenti CCII (come del resto si desume ancor più chiaramente dal secondo comma dello stesso art. 89, che richiama espressamente il termine «proposta») e stante che l'art. 89 viene richiamato dall’art. 64 bis, comma 9, CCII nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (anch’esso, quindi, “pieno”), così come l'art. 64 CCII prevede un'identica disciplina per il caso di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione (anch'essa "piena") e analogamente dispone l’art. 20 CCII per il caso di domanda di nomina dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata, mentre nulla di simile è previsto negli artt. 44 e seguenti CCII (Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione), si deve ritenere che la sospensione di detti obblighi non trovi applicazione nel caso di domanda di concordato preventivo con riserva di deposito della documentazione prescritta dall’art.39, terzo comma, CCII, in costanza cioè della fase cd. “prenotativa”; ciò in quanto una simile esenzione non può neppure essere ricondotta nel novero delle c.d. misure protettive atipiche previste dall’art. 54, comma 1, CCII ed infatti non può che prendersi atto del fatto che il legislatore ha ritenuto di tipizzare l’esenzione dagli obblighi suddetti solo per i ricorsi volti all’immediata apertura di strumenti di regolazione della crisi (sul presupposto che solo in tal caso il ricorso presenti una serietà e consistenza tale da giustificare la deroga alla disciplina comune) e nell’ambito della composizione negoziata, procedimento elettivamente destinato alle sole società con potenzialità di risanamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-arezzo-7-novembre-2022-pres-est-pani

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28323.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: