Tribunale di Vicenza – Procedura esecutiva presso terzi e concordato preventivo
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 07/06/2011 - 20:21Tribunale di Vicenza, 09 aprile 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Tribunale di Vicenza, 09 aprile 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Il recupero del bene a vantaggio dei creditori concorsuali tramite l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non pregiudica il diritto del creditore ipotecario fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale sul bene medesimo (art. 41, comma 2, T.U.B.), non potendo avere un effetto pregiudizievole per il creditore superiore a quello che sarebbe stato l'effetto del fallimento intervenuto prima che il bene uscisse dal patrimonio del fallito.
Tribunale di Torino, ord. 10 ottobre 2008 - G.E. Castellino.
La procedura esecutiva concorsuale ed i rapporti con quella individuale. In particolare l'esecuzione del Credito Fondiario ed il fallimento. Le interferenze fra esecuzione ed esdebitazione, concordato preventivo, 182 bis ed automatic stay.
Relatore: Dott. A. Paluchowski Presidente sezione esecuzioni e fallimenti di Monza.
Relazione del dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice delegato presso il Tribunale di Udine.