Tribunale di Vicenza – Procedura esecutiva presso terzi e concordato preventivo

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Data di riferimento: 
09/04/2010

Tribunale di Vicenza, 09 aprile 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

L'esaurimento della procedura esecutiva presso terzi in data anteriore alla presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo a seguito del provvedimento di assegnazione del credito, l'estraneità della società creditrice, ancora in bonis, alla successiva fase della riscossione dei crediti direttamente dal terzo dal creditor creditoris e il mancato richiamo dell'art. 44 l.f. da parte dell'art.169 l.f. rendono non configurabile l'inefficacia dei pagamenti post-concordatari, esposti solo al rischio revocatorio. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]