Tribunale di Mantova - Subentro del curatore fallimentare nella esecuzione, e attribuzione dell’intero ricavato dalla vendita alla curatela, comprese le spese legali sostenute per l’instaurazione della procedura.

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Data di riferimento: 
15/01/2024

Tribunale Mantova, 15 Gennaio 2024. Est. Bernardi.

Esecuzione Immobiliare – Subentro del Curatore ex art. 216 co. 10 CCI – Attribuzione del ricavato della vendita alla Curatela – Necessità.

Quando il Curatore sceglie di subentrare nell’esecuzione immobiliare già pendente ex art. 216 co. 10 CCI, il G.E. deve limitarsi a proseguire la vendita e ad assegnare il ricavato alla procedura concorsuale non potendo derogarsi, per l’effettuazione del riparto, alla disciplina concernente l’accertamento del passivo ex art. 151 CCI, salvo restando la competenza a liquidare i compensi degli ausiliari nominati nonché le spese legali sostenute dal creditore per l’attivazione della procedura esecutiva. Non può pertanto ammettersi la richiesta dell’originario creditore procedente volta ad ottenere che il piano di ripartizione preveda l’attribuzione in proprio favore delle spese legali sostenute per l’instaurazione della procedura esecutiva.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30548/CrisiImpresa?Subentro-del-curatore-fallimentare-nella-esecuzione%2C-attribuzione-del-ricavato-e-spese-legali-sostenute-per-l%E2%80%99instaurazione-della-procedura

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza