Corte di Cassazione (22843/2024) – Il credito risarcitorio conseguente alla risoluzione di un contratto d'appalto pubblico, intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, non può essere ammesso allo stato passivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 25/10/2024 - 11:49Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 agosto 2024, n. 22843 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Paola Vella.
Contratto d'appalto di opere pubbliche – Risoluzione per inadempimento intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore – Insinuazione al passivo del credito per danni – Inammissibilità – Intervenuta cristallizzazione del passivo fallimentare.