Corte di Cassazione (10046/2023) – Fallimento del preponente un contratto di agenzia e diritto dell'agente all'ammissione al passivo per crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela: fondamento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/04/2023

Corte di Cassazione, Sez. IV Lavoro, 14 aprile 2023, n. 10046 – Pres. Guido Raimondi, Rel. Adriano Piergiovanni Patti.     

Fallimento del preponente - Rapporto di agenzia pendente - Regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, l. fall. - Applicabilità – Fondamento –  Agente – Crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela - Diritto all'ammissione al passivo.

Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente "ratione temporis", l. fall. - il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29192.pdf

[Si  riportano qui di seguito i principi di diritto formulati nello specifico dalla Corte con riferimento alle previsioni di cui al Titolo II, capo III, Sez IV della Legge fallimentare - “Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti” - alla luce dei quali ha cassato la decisione del Tribunale che, in sede  di opposizione allo stato passivo, non aveva riconosciuto all'agente alcuni dei benefici richiesti (indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela) in ragione dell'erronea ritenuta avvenuta estinzione ope legis del contratto di agenzia a seguito del fallimento del proponente:

“In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, primo comma l. fall., in quanto non assimilabile tipologicamente a quello di mandato; e quand’anche ciò fosse ritenuto, comunque applicabile per l’assenza di “diverse disposizioni della presente Sezione”, per la previsione del testo dell’art. 78 l. fall., applicabile ratione temporis, di scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (idest: dell’agente) e non anche del mandante (idest: del preponente)”.

“Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela” ]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: