Corte di Cassazione (10046/2023) - Fallimento del preponente nel contratto di agenzia ed applicabilità della regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L. fall.

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Data di riferimento: 
14/04/2023

Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2023, n. 10046, Pres. Raimondi, Est. Patti

Fallimento del preponente nel contratto di agenzia - Rapporto di agenzia pendente - Regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L. fall. - Applicabilità - Fondamento.

Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente ratione temporis, L. fall. - il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-lav-14-aprile-2023-n-10046-pres-raimondi-est-patti

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29192.pdf

[Cfr in questa rivista anche Tribunale Prato, 18 gennaio 2012 -https://www.unijuris.it/node/1299/edit ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: