Corte di Cassazione (8591/2022) – Rimessione alle Sezioni Unite di questioni inerenti la sorte di una clausola compromissoria inserita in un contratto d’appalto e l’esatta portata dell’art. 72 l.f.

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Data di riferimento: 
17/03/2022

Cass., Sez. 2, 17 marzo 2022, n. 8591, Pres. Lombardo, Est. Orilia

Clausola compromissoria inserita in contratto di appalto – Pronuncia del lodo durante il decorso del termine per la scelta del subentro da parte del curatore – Art. 72 L. fall. – Applicabilità ai soli contratti non ancora eseguiti da entrambi i contraenti o anche ai contratti non più in esecuzione.

Costituiscono questioni di massima di particolare importanza meritevoli di rimessione alle Sezioni Unite le seguenti: stabilire quale sia la sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto (o di subappalto) e la permanenza della potestas iudicandi del collegio arbitrale, qualora tale collegio, ignorando l’intervenuta apertura della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), pronunci il lodo durante il decorso del termine di 60 giorni che la legge fallimentare concede al curatore, in caso di fallimento (art. 81 L. fall.) o al commissario liquidatore (art. 201 L. fall. che fa espresso richiamo anche alla sezione IV del Titolo II, Capo III) per decidere di subentrare o meno nel rapporto; definire l’esatta portata dell’art. 72 L. fall., appurando se la norma (che sancisce l’inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento) sia applicabile ai soli contratti non ancora eseguiti da entrambi i contraenti oppure anche ai contratti non più in esecuzione. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-17-marzo-2022-n-8581-pres-lombardo-est-orilia

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27006.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: