Tribunale di Roma – Amministrazione straordinaria: la compensazione legale fra reciproci crediti anteriori all'apertura della procedura (come del fallimento) non è soggetta alla revocatoria di cui all'art. 67 comma 2 L.F.

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Data di riferimento: 
22/01/2024

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 22 gennaio 2024 – Giudice Marco Genna.

Amministrazione straordinaria – Compensazione legale risalente a periodo sospetto - Non assoggettabilità a revocatoria – Fondamento.

La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o come nello specifico all’apertura dell’A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell’A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 l.fall. Invero, con la compensazione non si realizza alcuna forma di pagamento, giacché il terzo non riceve alcuna somma di denaro, ma gli viene soltanto consentito di non versare al fallimento (o all’A.S.) l’importo di cui era debitore nei confronti del fallito (o del debitore in A.S.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [v. in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. I, 14 gennaio 2016, n. 512 https://www.unijuris.it/node/3556]

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-22-gennaio-2024-est-genna

[in tema di momento da cui decorre il termine triennale ex art. 69 bis L.F. di prescrizione in caso d'esercizio dell'azione revocatoria da parte dei commissari straordinari di grandi imprese in amministrazione straordinaria, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2018, n. 3119 https://www.unijuris.it/node/4967 e Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2017, n. 21516 https://www.unijuris.it/node/4233].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: