Corte di Cassazione (17362/2023) – Accollo esterno con liberazione del debitore originario: modo in cui deve intendersi, per escluderla, il riferimento all'insolvenza dell'accollante desumibile dall'art. 1274, 2° e 3° comma, c.c.

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Data di riferimento: 
16/06/2023

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 16 giugno 2023, n. 17362 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Vincenzo Picaro.   

Accollo esterno di debito – Insolvenza dell'accolante al tempo della conclusione di tale negozio  - Condizione che esclude la preventivata liberazione del debitore originario – Criterio cui fare ricorso per considerare ricorrente tale situazione.

La nozione d'insolvenza utilizzata all'art. 1274 comma 2° cod. civ., che esclude la liberazione del debitore originario se il delegato, o l'accollante era insolvente al momento dell'assunzione del debito, non è desumibile analogicamente da quella dettata dagli articoli 5 e 67 L.F., norme improntate al principio della tutela della par condicio creditorum, e non della tutela dell'affidamento del singolo creditore, ma é quella dell'insolvenza civile che si ritrova anche negli articoli 1186, 1299, 1313, 1626, 1868, 1943 e 1953 cod. civ., e va intesa come riferimento ad ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento, o all'accollante, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (compresa quella oggetto di delegazione od accollo), essendo sufficiente che si colleghi ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, che va valutata al momento dell'assunzione del debito originario da parte di un nuovo soggetto (delegato od accollante) senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione. (Principio di diritto)

L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30620/CrisiImpresa?Accollo-esterno-liberatorio-e-insolvenza-del-nuovo-debitore-al-tempo-della-liberazione-del-debitore-originario

[nello specifico la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del creditore accollatario avverso la sentenza della Corte d'Appello che, per decidere se l'accollante al momento dell'assunzione del debito dell'accollato nei confronti dell'accollatario fosse o meno “insolvente” e per decidere della conseguente non intercorsa o, viceversa, intervenuta liberazione ai sensi  dell'art. 1274, secondo e terzo comma, c.c. dell'accollato, debitore originario, si era richiamata ai principi della legge fallimentare anziché a quelli civilistici, così da escludere che  anche una solo temporanea difficoltà economica e patrimoniale che non consentisse  all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazione costituisse presupposto sufficiente a dimostrare la sussistenza di tale status ed ha, pertanto, cassato con rinvio quella decisione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: