Corte di Cassazione (31629/2023) – Amministrazione straordinaria: sin dal momento della pronuncia del decreto, anche se non ancora registrato, di ammissione alla procedura gli atti compiuti sono inefficaci rispetto ai creditori.

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Data di riferimento: 
14/11/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 novembre 2023, n. 31629 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.

Impresa di grandi dimensioni – Amministrazione straordinaria - Decreto di ammissione a quella procedura – Applicabilità del disposto di cui all'art. 44 L.F. - Inefficacia rispetto ai creditori degli atti compiuti – Avvenuta registrazione di quel decreto – Presupposto necessario – Esclusione – Fondamento.

Alla luce dell’art. 2, commi 2 e 2bis, del d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004, c.d. Legge Marzano, che ha introdotto una disciplina integrativa per i casi di speciale gravità rispetto a quella di cui al d. lgs 270/1999 al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di ammissione ad amministrazione straordinaria dei gruppi di imprese di rilevante dimensione, la semplice emissione e venuta ad esistenza del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria vale, di per sé, ai sensi del disposto dell'art. 200 L.F., disposizione applicabile anche a detta procedura un quanto da considerarsi come una forma speciale di liquidazione coatta amministrativa, e in considerazione del richiamo contenuto in quell'articolo, a produrre l’effetto di cui all'art. 44 L.F., che, in ambito di fallimento, sancisce l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento; ciò a prescindere dal momento di pubblicazione di detto decreto nel Registro delle impreseò in quanto il riferimento a quella forma di pubblicità da parte dell'art. 38 del d. lgs. 270/1999, come a sua volta richiamato del predetto art. 2, comma 2, del d.l. 347/2003, in particolare ad opera del comma 3, deve essere interpretato come disposizione dettata in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari e non già come norma richiamata per prescrivere l’iscrizione nel registro delle imprese anche per il decreto di ammissione,  pur avente efficacia immediata, ai fini dell’opponibilità ai terzi. Nè, a tal fine, rileva il disposto dell'art. 16, ultimo comma, L.F. che prevede che gli effetti della sentenza di fallimento nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, in quanto, secondo un principio generale, nel sistema della legge fallimentare la disciplina del fallimento si applica alle altre procedure concorsuali solo qualora specificamente richiamata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30218/CrisiImpresa?I-pagamenti-effettuati-dopo-l%27emissione-del-decreto-di-amministrazione-straordinaria-sono-inefficaci

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: