Tribunale di Massa – Fallimento e cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB: presupposti perché il cessionario possa, seppur anche ultra tardivamente, insinuarsi al passivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/05/2023

Tribunale di Massa, Sez. civile, 05 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giovanni Maddaleni,  Rel. Elisa Pinna, Giud. Ilario Ottombrino.

Fallimento – Soggetto cessionario di crediti non ancora ammessi al passivo – Istanza di insinuazione – Prova del credito e della sua anteriorità al fallimento - Presupposto di accoglibilità della richiesta – Anteriorità anche della cessione – Irrilevanza – Fondamento.

Fallimento - Crediti ammessi al passivo – Intervenuta cessione – Soggetto cessionario – Comunicazione al curatore - Assunzione della qualità di parte processuale – Domanda di insinuazione al passivo – Proposizione entro il termine per essere considerata  solo tardiva – Presupposto richiesto - Necessità altrimenti della prova della non imputabilità del ritardo al richiedente.

Fallimento – Cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB – Soggetto cessionario - Istanza di insinuazione c.d. ultratardiva al passivo - Eccezionale ammissibilità – Non imputabilità del ritardo – Documentazione fornita dalla cedente, carente, incompleta e non aggiornata – Mancata puntuale conoscenza dell'intervenuto fallimento – Presupposto richiesto.

Nel caso di cessione di un credito da parte del creditore di una società fallita, la possibilità di partecipare al concorso da parte del cessionario dipende dalla anteriorità del credito ceduto rispetto alla dichiarazione di fallimento e non anche dalla anteriorità della cessione che può intervenire a procedura in corso, in quanto l'anteriorità , della cessione, con la necessità della data certa, può rilevare solo ai fini di cui agli artt. 56 e 127 L.F., vale a dire solo al fine dell'applicabilità di una eventuale compensazione nel caso il cessionario risulti a sua volta debitore della fallita e/o solo ai fini del riconoscimento del diritto di voto in ipotesi di intervenuta proposta di concordato fallimentare. Pertanto, nel caso in cui  il credito ceduto non sia stato ancora ammesso al passivo, il cessionario dovrà dare prova del credito ed anche della sua anteriorità al fallimento, ove venga in discussione la sua opponibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento alla intervenuta cessione di crediti ammessi nel passivo fallimentare, la posizione del cessionario, identificandosi come successore a titolo particolare nel credito, è del tutto assimilabile all'erede del creditore; pertanto, dalla comunicazione  da lui fatta della cessione del credito al curatore ex art. 115, comma, 2 L.F., deve ritenersi che assuma la qualità di parte processuale. In ogni caso, la domanda di insinuazione al passivo, sia la cessione avvenuta prima o dopo la dichiarazione di fallimento del cedente, deve essere proposta da parte dello stesso, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 101, ultimo comma, L.F. dovendo altrimenti il ritardo, laddove al cessionario non imputabile, essere eccezionalmente ed adeguatamente motivato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al soggetto cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB, divenuto parte del procedimento di accertamento dello stato passivo non può essere imputata, per escluderlo dall'inserimento,  l'eventuale ultra tardività nella proposizione di una domanda di ammissione ogniqualvolta intercorra un arco temporale rispetto al momento in cui la cessione ha avuto luogo da ritenersi insufficiente per poter svolgere un controllo su tutte le posizioni creditorie acquisite, in particolare qualora la documentazione fornita dal cedente sia stata carente, incompleta e non aggiornata, ciò in quanto diversamente opinando si finirebbe per addebitargli  un onere di diligenza difficilmente assolvibile [nello specifico, il Tribunale ha considerato incolpevole del ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 101, quarto comma, L.F. il cessionario di crediti di quel tipo che aveva impiegato meno di due settimane a presentare domanda di insinuazione una volta venuto a conoscenza dell'incompletezza dei dati ricevuti circa la posizione del debitore ceduto, dunque in particolare dell'intervenuto suo fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-massa-5-maggio-2023-pres-maddaleni-est-pinna

[con riferimento alla prima massima, in tema di necessità, in sede di insinuazione al passivo, della prova da parte del cessionario dell'anteriorità del credito ceduto al fallimento  e non anche dell'anteriorità della cessione, cfr, in questa rivista: Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4213 https://www.unijuris.it/node/1759].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: