Corte di Cassazione (26574/2022) – Fallimento e anticipato recesso da parte del curatore da un contratto di locazione: il decreto con cui il G.D. determina l'indennizzo dovuto alla controparte del soggetto fallito è reclamabile ex art. 26 L.F.

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Data di riferimento: 
09/09/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 settembre 2022, n. 26574 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi D'Orazio.

Fallimento – Contratto di locazione in corso -  Recesso anticipato deciso dal  curatore – Indennizzo spettante alla controparte del fallito (conduttore  o locatore) – Determinazione da parte del G.D. con decreto - Reclamabilità ex art. 26 L.F. - Fondamento.

In tema rapporti pendenti nel fallimento, il provvedimento adottato dal Giudice delegato ai sensi dell’art. 80, comma 3, L. fall. (nella versione successiva alla riforma ex D.Lgs. n. 5/2006), al fine di determinare, nel dissenso tra le parti, la misura dell’equo indennizzo per l'anticipato recesso del curatore dal contratto di locazione, è impugnabile, in mancanza di una previsione ad hoc, con il reclamo ex art. 26 L. fall., in quanto mezzo ordinario di impugnazione dei decreti del giudice delegato quando “non sia diversamente disposto”. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-settembre-2022-n-26574-pres-cristiano-est-d-orazio

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28713/CrisiImpresa?Equo-indennizzo-per-l%27anticipato-recesso-del-curatore-dal-contratto-di-locazione

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: