Corte di Cassazione (377/2021) - Azione ex art. 44 l.fall. ed opponibilità del diritto di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori.

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Data di riferimento: 
13/01/2021

Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2021, n. 377. Pres. Cristiano. Est. Campese.

Azione ex art. 44 l.fall. – Declaratoria di inefficacia dell’atto di trasferimento della casa familiare al coniuge – Opponibilità del diritto di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori – Sussistenza

In tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario, che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26535/CrisiImpresa?Fallimento-e-declaratoria-di-inefficacia-dell%26%238217%3Batto-di-trasferimento-della-casa-familiare-al-coniuge#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: