Corte di Cassazione (23490/2020) - Domanda di insinuazione al passivo di credito derivante da saldo negativo di conto corrente: considerazioni in merito alla valutazione delle prove e all'improponibilità di domande nuove in sede di opposizione.

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Data di riferimento: 
27/10/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 ottobre 2020, n. 23490 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento - Stato passivo e opposizioni - Credito bancario - Contratto di conto corrente - Fondamento -  Prova dell'anteriorità del negozio -Presupposto di opponibilità alla massa.

Fallimento – Istituto bancario - Conto corrente intestato al fallito - Istanza di insinuazione al passivo del saldo negativo - Prove richieste – Valutazione corretta – Data certa in particolare. 

Fallimento - Credito derivante dal saldo negativo di conto corrente – Mancata ammissione - Opposizione ex art. 99 L.F. - Prova del credito allegata dal ricorrente - Principio di acquisizione processuale – Tribunale – Legittima utilizzazione di una diversa prova acquisita nel corso dell'istruttoria – Accoglimento dell'impugnazione basata su di essa - Ammissibilità.

Giudizio di opposizione allo stato passivo – Natura impugnatoria – Fatti e elementi di diritto su cui si basa -  Delimitazione del thema decidendi – Proposizione di domande non decise nel grado precedente – Inammissibilità – Questioni non risolte – Improponibilità in sede di ricorso per cassazione.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento della data certa anteriore al fallimento del contratto di apertura di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 2704 c.c., consente di rendere opponibile alla massa dei creditori l'intero svolgimento del rapporto negoziale, anche nel periodo precedente al momento in cui viene a collocarsi detto accertamento. (massima ufficiale)  

In sede di valutazione dell'ammissibilità della domanda proposta da una banca di insinuazione al passivo del saldo negativo di un conto corrente intestato al fallito, la scrittura privata che viene in rilievo è il contratto di apertura del conto corrente, l'accertamento della cui data certa consente, laddove anteriore all'apertura del concorso, di opporre alla massa dei creditori l'esistenza del contratto e il contenuto negoziale dello stesso; ciò posto,  l'accertamento dei tempi e delle modalità di svolgimento che tale rapporto contrattuale ha avuto, costituendo questione di fatto del tutto distinta, rimane di seguito soggetto alle regole generali in materia di prova, onde non si presta a censure laddove abbia luogo da parte del giudice mediante esame degli estratti conto integrali depositati dalla banca. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo, ma il giudice non è vincolato dai fatti a tal fine allegati, ben potendo attribuire rilievo a fatti diversi, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che, in parziale accoglimento dell'opposizione, ammetteva al passivo in chirografo il credito derivante da scoperto di conto corrente ricavando la data certa del contratto dal documento depositato in sede monitoria e determinando il quantum sulla base di consulenza della banca contestata dalla procedura solo per l'applicazione dei tassi convenzionali). (Massima ufficiale)

L'art. 99 L.F., configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio e delimitando il thema decidendendum ai fatti e agli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicché si deve ritenere improponibile anche il ricorso per cassazione che solleciti l'esame di questioni, di fatto o di diritto non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione,  che implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, e ciò nemmeno se trattasi di questioni rilevabili d'ufficio [nello specifico la Corte ha giudicato inammissibile la doglianza del ricorrente concernente la mancata sottoscrizione da parte della banca del contratto di conto corrente, in base al quale la stessa aveva proposto istanza di insinuazione al passivo di un suo credito, dapprima rigettata dal G.D. ma poi regolarmente accolta dal tribunale in sede di impugnazione, in quanto dall'esame del provvedimento impugnato risultava che quella questione non fosse mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell'opposizione]. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24599.pdf

 

[con riferimento all'ultima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 12 Settembre 2018, n. 22208  https://www.unijuris.it/node/4393].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: