Corte Costituzionale (12/2020) – Liquidazione coatta amministrativa ed eccessiva durata del processo: non riconoscibilità, come da diritto vivente, dell’equo indennizzo ex artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001.

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Data di riferimento: 
05/02/2020

Corte   Costituzionale, 05 febbraio 2020, n. 12 – Pres. Aldo Carosi, Redattore Mario Rosario Morelli.

Fallimento e procedure concorsuali - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Estensione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa - Esclusione, sulla base del diritto vivente - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto alla tutela giudiziaria, nonché contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidatasi in termini di diritto vivente, riconoscono il diritto ad equo indennizzo per l'eccessiva durata di "procedure concorsuali" con riferimento alle sole procedure fallimentari e non anche a quelle di liquidazione coatta amministrativa. Tra le due procedure non sussiste "identità" delle rispettive posizioni creditorie, considerato che la liquidazione coatta coinvolge interessi pubblici preminenti (rispetto a quelli prettamente esecutivi) e che la posizione dei creditori non è priva di tutela, a fronte dei ritardi nello svolgimento della procedura, potendosi essi avvalere degli ordinari rimedi riparatori (legge n. 241 del 1990, art. 2-bis, comma 1). Infatti, ancorché per il procedimento di liquidazione coatta non sussista un termine predefinito per la sua conclusione, esso può essere, nel caso concreto, desunto alla luce dei principi generali che governano l'azione amministrativa, da leggersi anche in coerenza ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte EDU. Né, infine, vi è contrasto con la sentenza della Corte EDU, 11 gennaio 2018, Cipolletta contro Italia, poiché, da un lato, essa non tiene compiutamente conto dei rimedi riparatori apprestati dall'ordinamento italiano e, dall'altro, risponde ad una finalità di tutela dell'interesse del ricorrente, che si ravvisa leso in correlazione alla peculiarità del caso concreto: tutela, questa, "parcellizzata", per sua natura complementare alla tutela "sistemica" apprestata in sede nazionale (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23619.pdf

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