Tribunale di Vicenza – Postergazione del credito della società controllante di una società poi fallita e fornitrice della stessa che abbia concesso alla controllata, che versava in uno stato prossimo alla crisi, rilevanti dilazioni di pagamento.

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Data di riferimento: 
15/07/2019

Tribunale Ordinario di Vicenza, Sez. I civ., 15 luglio 2019 – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Giulio Borella, Giud. Luca Emanuele Ricci.

Fallimento - Art. 2467 c.c. – Società in precedente situazione di squilibrio economico-finanziario – Finanziamento da parte dei soci – Postergazione del  loro credito – Risanamento e salvaguardia del patrimonio – Doveri che la società poi fallita sarebbe stata tenuta a rispettare.

Art. 2467 c.c. – Soci - Finanziamenti in “qualsiasi forma effettuati” - Prestito/trasferimento di denaro – Sola modalità sottesa dalla disposizione – Esclusione – Comprensività anche di altre operazioni – Possibilità che anche le dilazioni di pagamenti possano rientrarvi.

Società in situazione di squilibrio economico-finanziario - Successivo fallimento – Precedenti finanziamenti da parte dei soci –Art. 2467 c.c. - Conseguenza - Postergazione dei loro crediti – Art.  2947 quinquies c.c. – Finanziamenti fatti da una società controllante nei confronti della controllata – Ipotesi che può comportare lo stesso effetto.

Ai sensi dell’art. 2467 c.c., si deve ritenere applicabile la postergazione al credito da rimborso spettante ai soci di una società poi fallita che abbiano, quando questa già versava una situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario, ossia di precoce percezione di uno stato di crisi o anche di insolvenza prospettica, “in qualsiasi forma” effettuato finanziamenti a suo favore; ciò in quanto, laddove una società si trovi in fase patologica, scattano i doveri protettivi nei confronti dei creditori sociali, quelli previsti dagli artt. 2485-2486 e ss., c.c. e, oggi, quelli previsti dall'art. 3 C.C.I. e art. 2086 c.c. come dallo stesso nuovo codice novellato, ossia doveri di intervento in risanamento (oggi anche tramite gli O.C.R.I.), nonché di salvaguardia del patrimonio della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che l’art. 2467 c.c. utilizza l’espressione finanziamenti in “qualsiasi forma effettuati”, si devono ritenere idonei ad integrare quella fattispecie, non solo il prestito/trasferimento di denaro, ma anche una qualsiasi operazione, comunque denominata che consenta alla società di beneficiare, direttamente o indirettamente, di liquidità alla quale altrimenti non avrebbe potuto accedere. Chiaro quindi che, in questi termini, anche una dilazione di pagamento [specie se, come nello specifico, rilevante, pari a 500 e anche a 1000 giorni] può integrare un finanziamento, in quanto il non pagare un debito scaduto, pur potendo continuare, a beneficiare delle forniture da parte del creditore, consente in astratto al debitore di spostare la liquidità su altri pagamenti o su investimenti, consentendo in particolare ad una società di conservare un'operatività, che altrimenti non avrebbe e quindi costituisce essa pure una forma di travestimento formale di quello che avrebbe dovuto essere un apporto di nuovo capitale di rischio da parte dei soci. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’art. 2467 c.c. trova applicazione, alla luce di quanto previsto art. 2497 quinquies c.c., anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti e, pertanto, la postergazione si applica anche nei confronti di quegli stessi soggetti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Vicenza_0.pdf

 [con riferimento ai concetti di “situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario”  e di “finanziamento”, cfr. in questa rivista: Corte d’Appello di Milano, 18 aprile 2014 https://www.unijuris.it/node/2292e Tribunale di Reggio Emilia, 10 giugno 2015 https://www.unijuris.it/node/3223]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: