Tribunale di Vicenza - Fallimento di società calcistica: provvedimenti cautelari e conservativi disposti in sede prefallimentare ed esercizio provvisorio autorizzato in sentenza su istanza del P.M.

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Data di riferimento: 
15/01/2018

Tribunale di Vicenza, 15 gennaio 2018 – Pres. Rel. Giuseppe Limitone, Giudici Massimiliano Di Giovanni e Giulia Beltrame.

Società di calcio - Udienza prefallimentare in corso – Tribunale - Situazione di mala gestio -  Provvedimenti cautelari e conservativi – Adozione - Sospensione temporanea degli amministratori in carica – Provvedimento ex artt. 2409 c.c. e 700 c.p.c. -  Assimilazione -  Tutela del patrimonio dell'impresa – Finalità.

Sentenza di falliment di società di calcio – Eventuale interruzione dell'attività - Dispersione immediata degli assets patrimoniali – Possibile causazione -  Tribunale – Esercizio provvisorio dell'impresa – Decisione obbligata.

In attesa dello svolgimento dell'udienza prefallimentare, il tribunale può, ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, L.F. emettere, a tutela del patrimonio dell'impresa, provvedimenti cautelari e conservativi, anche, laddove necessario, assimilabili, nella sostanza, a quelli ex art 2409 c.c. e, nella funzione, in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, a quelli ex art. 700 c.p.c. e consistenti  nella sospensione temporanea degli amministratori in carica e nella nomina al loro posto di un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata in carica ; ciò al fine di garantire senza dilazione la regolarità della gestione della fallenda impresa ed il sereno svolgimento dell'attività aziendale [nello specifico, trattandosi della fase di avvio di una procedura volta alla dichiarazione del fallimento di una società di calcio iscritta al campionato nazionale di serie C al P.M. istante era parso necessario richiedere, in presenza di una situazione di mala gestio, al tribunale l'emissione di un provvedimento di quel tipo, stante la paralisi sia finanziaria che amministrativa che affliggeva quella società, producendo giorno per giorno maggiori danni al  patrimonio della stessa che solo la prosecuzione del campionato avrebbe potuto scongiurare]. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

Laddove il bilanciamento tra l' evitare un danno grave e il non cagionare pregiudizio ai creditori penda in favore della prosecuzione dell'attività d'impresa, costituisce sceta obbligata per il tribunale quella di disporre, ai sensi dell'art. 104, primo comma, L.F., in sede di dichiarazione di fallimento, l'esercizio provvisorio dell'impresa, al fine di poter garantire, attraverso la conservazione dell'azienda, nel breve periodo, una liquidazione più conveniente dell'attivo fallimentare nell'interesse dei creditori e, nel medio periodo, qualora risultasse possibile, anche il rilancio imprenditoriale [nello specifico,  in assenza di una tale decisione, l'interruzione dell'attività calcistica avrebbe prodotto la dispersione immediata degli assets patrimoniali della fallita, rappresentati dalla titolarità del titolo sportivo e dal valore dei calciatori] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19070.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: