Corte di Cassazione (9411/17) – Termine di presentazione della proposta di concordato fallimentare e legittimazione all’opposizione. Espressione del voto: questione rimessa all’esame del primo presidente della Cassazione.

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Data di riferimento: 
12/04/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ.,  12 aprile 2017 n. 9411 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Francesco  Antonio Genovese.

Fallimento di una società e dei suoi soci – Proposta di concordato fallimentare – Approvazione – Socio escluso – Diritto di opposizione – Legittimazione – Interesse personale – Sussistenza – Presupposto necessario.

Fallimento – Proposta di concordato – Presentazione – Termine minimo e massimo –  Applicazione – Fallito e parti correlate - Limite soggettivo – Altri interessati - Esclusione.

Concordato fallimentare – Approvazione – Diritto di partecipazione al voto – Proponente e parti correlate – Eventuale esclusione – Questione di particolare importanza – Decisione da sottoporsi alle SS.UU. - Rimessione al Primo Presidente della Cassazione.

Nell’ipotesi di concordato fallimentare proposto soltanto da alcuni dei soci con riguardo ad una società (nella specie: in nome collettivo irregolare), dichiarata fallita unitamente ai suoi soci, il socio escluso è legittimato ex art. 129 L.F. ad opporsi in proprio, senza l’intermediazione del curatore, all’omologazione del concordato quando alleghi un concreto interesse patrimoniale contrastante con quello dei proponenti e ne indichi ragione e contenuto sociale [nella specie, il socio fallito di minoranza intendeva dimostrare, a tutela di interessi patrimoniali personali, l’insussistenza della approvazione della proposta di concordato da parte dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale]. (Principio di diritto)

La disposizione dell’art. 124, primo comma, L.F., che prevede un limite temporale minimo di un anno dalla dichiarazione di fallimento e massimo di due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo per la presentazione di una proposta di concordato fallimentare, si deve ritenere trovi applicazione solo nei confronti del fallito e delle parti ad esso “correlate” (società cui lo stesso partecipa o società sottoposte a comune controllo) e non nei confronti di altri soggetti interessati alla presentazione della  proposta che siano estranei alla società fallita, ciò in ragione dell’univoco tenore di quella disposizione che non pone altri limitazioni di carattere soggettivo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Con riferimento al disposto dell’art. 127 L.F che regola le modalità di espressione del voto nel concordato fallimentare, va rimessa al Primo Presidente della Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la soluzione della questione, sollevata dalle parti ricorrenti, da ritenersi di particolare importanza ex art. 374, secondo comma, ultima parte, c.p.c.,  se il divieto di partecipare alla votazione si debba estendere anche al proponente e alle parti ad esso correlate in quanto implicito nel sistema, al di là della lettera della legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.Civ_.%209411.2017.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: