Tribunale di Arezzo – Fallimento: irrilevanza del difetto di motivazione del decreto di ammissione al passivo. Concordato preventivo non omologato: non prededucibilità del credito del professionista.

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Data di riferimento: 
05/04/2016

 

Tribunale di Arezzo, 05 Aprile 2016 -  Pres. Galantino, Giud Est. Picardi.

 

Fallimento – Credito – Domanda di ammissione allo stato passivo – Accertamento solo sommario - Decreto del G.D. – Impugnazione per difetto di motivazione – Vizio non determinante – Decisione del tribunale – Definitività dell’accertamento - Rilevanza della motivazione.

Concordato preventivo –  Redazione del ricorso e della proposta – Credito del professionista per l’assistenza prestata – Attività svolta - Rapporto di strumentalità o funzionalità rispetto alla procedura – Presupposto necessario -Mancata omologazione della proposta - Difetto di fattibilità giuridica – Equivalenza con la mancata ammissione – Inesistenza di una valida proposta -  Prededucibilità del credito – Non  riconoscibilità.

 

Il difetto di motivazione da parte del G.D. non determina vizio del decreto  di formazione dello stato passivo ex art. 96 L.F. tale da comportare l’ammissione del credito di cui si era richiesta l’insinuazione conformemente alla pretesa dell’istante come proposta in sede di impugnazione ex art. 98 L.F., sia perché è il tribunale che fornisce la motivazione definitiva  a seguito di accertamento pieno, sia perché non è concepibile l’ammissione al passivo soltanto a causa di pretesi vizi della motivazione del provvedimento del G.D., attesa la sommarietà e non definitività dell’accertamento del credito compiuto in sede di verifica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La prededuzione del credito sorto in occasione delle procedure concorsuali, così come riconosciuta dall’art.111 L.F., comprende i crediti sorti in seguito alle attività professionali rese in funzione di esse; tale  presupposto viene meno non solo in seguito alla mancata ammissione della proposta di concordato ex art. 163 L.F., ma anche, pur ad approvazione avvenuta da parte dei creditori, in caso di  sua mancata  omologazione da parte del tribunale ex art. 180 L.F. per  manifesta inidoneità della proposta ad essere attuata e per difetto di fattibilità giuridica della stessa, giudizio di legittimità questo che impedisce di ritenere esistente una valida proposta in assenza di detti presupposti e che  risulta rappresentare un riscontro diverso dalla valutazione  di merito sulla probabilitá di successo economico del piano e dei rischi inerenti che spetta ai soli creditori. La conseguente assenza della proposta concordataria per mancata ammissione, revoca o mancata omologazione della stessa, sottrae infatti la possibilità di accertare il rapporto di strumentalità o funzionalità dell’attività svolta dal professionista in sede de di assistenza e consulenza nella predisposizione e redazione del ricorso e  della proposta rispetto alla procedura, facendo venir meno il principio ex art. 111 L.F. che permette la prededucibilità del credito in considerazione dei vantaggi che la procedura concorsuale reca in termini di accrescimento dell’attivo e di salvaguardia della sua integrità. (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16648.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: