Tribunale di Padova – Vendita di beni costituiti in pegno e revocatoria del ricavato; ipotesi di irrilevanza ai fini del giudizio della ammissione al passivo del solo credito residuo.

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Data di riferimento: 
18/05/2015

Tribunale di Padova 05 marzo 2015 – Est. Amenduni

Fallimento – Compensazione di parte del credito - Insinuazione al passivo del residuo –  Carenza di specifiche enunciazioni - Giudicato endofallimentare – Possibile irrilevanza a fini revocatori.

Pegno regolare – Clausola di compensazione – Fallimento – Vendita dei beni costituiti in pegno – Azione revocatoria – Irrilevanza della natura privilegiata del credito.

Il giudicato endofallimentare, derivante dall’ammissione al passivo del credito residuo vantato da una banca in sede concorsuale, credito decurtato delle somme già incassate in proprio conto dall’istituto di credito a seguito della vendita dei titoli dati in pegno e depositati in custodia dal soggetto poi fallito, non preclude la possibilità per il curatore di agire in revocatoria ex art. 67, secondo comma, L.F., laddove in sede di insinuazione ci si sia limitati ad enunciare le pretese creditorie senza rappresentare al giudice gli elementi identificativi dell’operata compensazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso di un pegno regolare, che contenga una clausola che consenta, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, al creditore di soddisfarsi sul ricavato della vendita dei titoli costituiti in pegno, il creditore pignoratizio, a fronte del fallimento del debitore, non acquisisce la somma portata dagli stessi, ma, una volta ottenuta la vendita coatta, deve riversarne l’ammontare alla curatela ed insinuarsi, per far valere il suo credito, al passivo fallimentare in via privilegiata ex artt. 2784 e ss c.c..Ne discende che la rimessa  in conto bancario effettuata dalla banca con denaro proveniente dalla vendita dei beni costituiti in pegno, oramai consolidati a favore della stessa, è revocabile, ai sensi dell’art. 67 L.F., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: